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Statuto della fondazione

STATUTO DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES O.N.LU.S.

 

PREAMBOLO

La Fondazione Casa di Riposo “Immacolata di Lourdes” Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in breve denominata anche ONLUS, con sede nel Comune di Pescantina ebbe origine da atti di beneficenza disposti nell’anno 1913 dal Reverendo Arciprete Benvenuto Ottoboni titolare della locale Parrocchia S. Lorenzo Martire, il quale destinò a tale scopo un vasto fabbricato di sua proprietà, in parte ricostruito ed in parte rimodernato, dotandolo di impianti di riscaldamento, luce ed acqua, di mobilio, biancheria, attrezzi e denaro in contante, di scorte vive ed immobili vari, il tutto del valore storico complessivo di L. 380.000.

Con testamento olografo 25 settembre 1909 pubblicato per atto del Notaio Battisti addì 25 novembre 1919, la signora Angela Danese fu Francesco dispose un lascito al medesimo scopo di L. 150.000 con vincolo di usufrutto del fratello Angelo.

Il Pio Istituto che, sotto la gestione del fondatore ha assolto, fin dalle origini e con larghezza il proprio compito assistenziale aveva quindi originariamente un patrimonio complessivo di L. 530.000.

A queste origini esso attinge lo spirito cristiano che lo contraddistingue e il nome che porta. A questo spirito e a queste caratteristiche esso desidera restare fedele.

Secondo lo spinto del fondatore, che vedeva in questa istituzione lo strumento concreto per venire incontro alle diverse necessità dell’intera comunità cristiana, la Fondazione CASA Dl RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in breve denominata anche O.N.L.U.S. è un ente con ampie finalità caritative, assistenziali, di educazione e di promozione umana e sociale. Essa, fin dall’origine, diventò casa di ricovero e pensionato nell’intento di aiutare, esercitare, promuovere, coordinare l’assistenza morale e materiale, il ricovero delle persone in difficoltà con preferenza verso le persone più povere, dimenticate, emarginate, soprattutto non autosufficienti e disabili, nello sforzo di

prestare ogni servizio utile alla persona.

La Fondazione CASA DI RIPOSO IMMACOLATA Dl LOURDES Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in breve denominata anche O.N.L.U.S. si caratterizza per lo spirito cristiano e la solidarietà umana che devono informare il comportamento di quanti operano all’interno della medesima. Essi, pertanto, devono essere rispettosi dell’ispirazione cristiana, dell’opera e dell’insegnamento della Chiesa in materia di fede, di morale, di dottrina sociale cristiana. Tutta l’azione della Fondazione è legata alla visione cristiana dell’uomo e della società, alla dottrina sociale cristiana quale emerge dal Vangelo, dai documenti della Chiesa e dalle indicazioni dei Vescovi. In particolare essa tende a promuovere la centralità della persona umana, nello sforzo costante di valorizzarne la dignità, nell’impegno di dare più vita e serenità, responsabilità e autonomia ad ogni persona, creando spazi umani di espressione e di incontro ed un clima di famiglia che rafforzi i vincoli di solidarietà, di amore, di rispetto reciproco. Per mantenere l’ispirazione cristiana originaria, la Fondazione Casa di Riposo Immacolata di Lourdes Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in breve denominata anche O.N.L.U.S. ritiene importante la presenza e il servizio delle Suore di cui si avvale. La Fondazione considera la formazione e l’aggiornamento permanente del personale strumento necessario per mantenere viva l’ispirazione cristiana e per favorire la crescita professionale e deontologica. La Fondazione garantisce e promuove l’assistenza spirituale della confessione cattolica, nel rispetto della libertà di coscienza e di espressione religiosa di tutti gli ospiti e del personale dipendente. Al fine di soddisfare la volontà manifestata dal defunto Reverendo Arciprete Benvenuto Ottoboni, di favorire e promuovere l’assistenza agli anziani bisognosi, la Fondazione Casa di Riposo.

Immacolata di Lourdes Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in breve denominata anche O.N.L.U.S. provvederà, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, a sostenere e caratterizzare detta Fondazione conservandone l’ispirazione cristiana realizzando un attivo coinvolgimento di tutti coloro che operano per il suo funzionamento e la sua gestione.

 

STATUTO

 

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1

La Fondazione CASA Dl RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in breve denominata anche O.N.L.U.S. è un Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art 12 e segg. del Codice Civile, come da Decreto del Dirigente del Dipartimento Servizi Sociali della Regione Veneto n° 25 deI 14 marzo 1997 e successivo Decreto n. 37 del 04/03/1999. E’ fatto obbligo alla Fondazione di usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta verso il pubblico, la locuzione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ovvero l’acronimo O.N.L.U.S.

 

Non persegue in alcun modo finalità di lucro ed intende operare nell’ambito dei servizi di assistenza sociale socio-sanitaria agli anziani e disabili al lavoro coerentemente ai principi cristiani e alla volontà del fondatore enunciata nel preambolo del presente statuto. La Fondazione ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

 

La Fondazione CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in breve denominata anche O.N.L.U.S. ha sede legale e principale della propria attività in Pescantina (Vr), Corso San Lorenzo 27.

Articolo 2

La Fondazione ha per scopo di provvedere al ricovero, al mantenimento e all’assistenza morale e religiosa degli anziani e/o degli inabili, autosufficienti e non autosufficienti e/o disabili aventi residenza o domicilio di soccorso nel Comune di Pescantina e comunque nell’ambito territoriale regionale anche attraverso il concorso di una retta determinata nei limiti delle risorse dell’Ente.

La sua attività principalmente consiste nella realizzazione di strutture residenziali dotate delle caratteristiche e dei servizi idonei ad assicurare agli anziani e/o disabili le migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 3

Per il raggiungimento dei suoi fini la Fondazione si propone di:

a) promuovere iniziative, organizzare enti o persone per realizzare o gestire in modo diretto o indiretto, istituzioni per anziani, servizi, strutture e residenze di assistenza nonchè strutture e servizi socio-sanitari di ogni tipo;

b) collaborare con Enti Pubblici e/o privati, anche instaurando rapporti di convenzione;

c) organizzare la propria struttura e i propri servizi secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle finalità della Fondazione stessa.

 

La Fondazione potrà, inoltre, svolgere ogni attività che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, fermo restando la stretta osservanza degli articoli 1 e 2 del presente statuto e della normativa statale e regionale in materia di persone giuridiche private.

Articolo 4

La Fondazione provvede al perseguimento dei suoi scopi con le eventuali rendite patrimoniali, con le contribuzioni di enti o privati non destinate ad aumento del capitale, con pubbliche offerte, con i proventi derivanti da eventuali attività direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie, con le rette dei servizi versate direttamente dalle persone assistite o da terzi. Il patrimonio iniziale della Fondazione è identificato nel preambolo al presente statuto. II patrimonio attuale consiste:

 

a) beni immobili per un importo complessivo di Euro 2.335.412,93;

b) beni mobili per un importo complessivo di Euro 198.357,46.

 

Le rette saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione. Nel nome della solidarietà e carità cristiana, per le persone che ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione si trovino in tutto o in parte nella impossibilità di provvedere, personalmente o mediante sussidi, al pagamento della retta stabilita, la Fondazione potrà deliberare di contribuire in tutto o in parte al pagamento della retta con propri fondi, fatte salve le norme sul domicilio di soccorso.

Articolo 5

Le norme per il ricovero degli anziani inabili e le garanzie per il pagamento delle rette sono determinate nel regolamento.

Articolo 6

Nella Casa di Riposo di Pescantina è assicurata agli ospiti l’assistenza religiosa. La Casa ispira la propria attività ai valori religiosi cristiani, morali ed umanitari e chiunque presti la propria opera al suo interno si impegna ad accettare lo spirito che la anima.

CAPO II DELL’AMMINISTRAZIONE

 

Articolo 7

Sono organi della Fondazione:

  • il Presidente;

  • il Consiglio di Amministrazione;

  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le funzioni di Presidente e Consigliere sono gratuite e danno luogo esclusivamente al rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

Articolo 8

Il Presidente della Fondazione è il Parroco titolare della Parrocchia San Lorenzo Martire di Pescantina. In caso di avvicendamento del Parroco in carica con nomina di un nuovo Parroco, il Parroco uscente continua comunque a svolgere le funzioni di Presidente della Fondazione sino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione. Successivamente alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, assume le funzioni di nuovo Presidente della Fondazione il Parroco pro tempore entrante.

 

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio ed ha la legale rappresentanza della Fondazione.

 

E’ il garante delle finalità caritative, sociali ed assistenziali dell’Ente e della fedeltà all’ispirazione originaria. Assicura l’espletamento dei compiti del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo articolo 14, anche conferendo ai singoli consiglieri specifici incarichi.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, nominati dal Consiglio uscente, alla fine del proprio mandato, nell’ambito di quattro terne di nomi, di cui una formata e proposta dal Presidente, una formata e proposta dal Vescovo di Verona e le restanti due formate e proposte dal Sindaco del Comune di Pescantina.

 

Non oltre 60 giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente provvede a formare la propria terna e richiedere al Vescovo di Verona e al Sindaco di Pescantina di comunicare, nei successivi 15 giorni, le proprie. Una volta ricevute le terne del Vescovo e del Sindaco, il Presidente provvede senza indugio a convocare il Consiglio di Amministrazione in modo che esso possa e riunirsi non oltre i 30 giorni prima della propria scadenza. Il Consiglio uscente, con votazione a maggioranza dei presenti, nomina i nuovi consiglieri scegliendone uno per ciascuna terna.

 

In caso di decadenza o cessazione dalla carica per dimissioni, morte o impedimento permanente di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nell’ambito delle persone indicate nelle terne.

 

Qualora, per decadenza, dimissioni, morte o impedimento permanente, venga meno la maggioranza dei consiglieri, non si verifica la decadenza dell’intero consiglio, ma i membri decaduti sono sostituiti di diritto dal primo componente, in ordine alfabetico, di ciascuna terna che non sia stato già nominato. In caso di esaurimento delle terne, il Presidente provvede a richiederne all’autorità indicante, una nuova.

 

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e non possono essere confermati per più di due volte consecutive. Il Consiglio può svolgere le proprie funzioni non appena è designata la maggioranza dei componenti mediante comunicazione scritta al Presidente dell’Ente. Il Consiglio svolge la sua attività nel perseguimento delle finalità caritative sociali dell’istituto e nella fedeltà all’ispirazione originaria.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente secondo le norme del presente statuto e del regolamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il vicepresidente nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio.

Articolo 11

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza o la cessazione per dimissioni, morte, impedimento permanente è pronunciata dal Consiglio e immediatamente comunicata ai soggetti che, ai sensi dell’art. 9, provvedono alla sostituzione.

Articolo 12

Le deliberazioni del Consiglio si considerano valide se prese con il voto favorevole di almeno tre consiglieri. Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quanto si tratta di questioni concernenti persone. I consiglieri per i quali esista un interesse personale in talune deliberazioni, non possono prendere parte alle deliberazioni medesime e devono uscire dalla sala delle adunanze.

 

Articolo 13

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni mese ed in ogni caso in occasione dell’approvazione del bilancio annuale. Le adunanze straordinarie si tengono ogni qualvolta lo richiede un bisogno urgente sia per invito del Presidente sia per domanda sottoscritta da almeno due dei componenti del Consiglio stesso. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario-Direttore e sono firmati da tutti gli intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Articolo 14

Il Consiglio provvede a:

  • determinare la misura annuale delle rette;

  • approvare il bilancio preventivo entro il mese di novembre di ogni anno e il bilancio consuntivo entro il mese di aprile;

  • definire il programma generale, annuale e/o pluriennale, di amministrazione, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere e le priorità degli stessi, nell’osservanza della normativa esistente;

  • indicare le direttive e le risorse economiche, di personale e di mezzi da destinare al raggiungimento degli obiettivi;

  • controllare l’andamento della gestione; verificare lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti, individuando gli eventuali scostamenti adottando i provvedimenti relativi; valutare la qualità dei servizi e indicare le iniziative da adottare per il loro miglioramento, tenendo conto delle relazioni tecniche periodiche del direttore nonché delle informazioni sistematicamente acquisite anche personalmente attraverso il sistema informativo;

  • nominare e revocare il Direttore determinandone poteri e competenze, nonché, sentito quest’ultimo, affidare specifiche responsabilità di settore e/o incaricare consulenti secondo le procedure previste da appositi atti deliberativi;

  • deliberare le norme di organizzazione ed il regolamento per il funzionamento degli organi;

  • deliberare l’accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento dei legati, gli acquisti e le vendite di beni immobili e le relative ipoteche;

  • deliberare ogni altro atto di amministrazione che non sia attribuito alle competenze del Direttore. L’esercizio delle suddette competenze sarà effettuato anche mediante il controllo sugli atti dell’amministrazione ai quali ciascuno dei consiglieri avrà pieno accesso.

Articolo 15

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta:

  • di rappresentare la Fondazione; - di curare l’esecuzione delle delibere prese dal Consiglio;

  • di sospendere per gravi motivi i dipendenti dell’Ente, previo parere del Consiglio di Amministrazione;

  • di prendere in caso di urgenza i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro trenta giorni.

CAPO III DELLA GESTIONE

 

Articolo 16

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvede alla predisposizione degli atti del Consiglio di Amministrazione e adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell’ente nell’ambito delle direttive del Consiglio di Amministrazione, dei poteri e delle competenze attribuitegli dal disciplinare di cui al comma successivo, assumendone le relative responsabilità tecniche, finanziarie ed amministrative. Le norme sui poteri e le responsabilità del Direttore sono contenute in un apposito disciplinare di conferimento di incarico, che definirà, altresì, il compenso e la durata del contratto. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario. Al Direttore, in collaborazione con gli uffici competenti, spetta il compito di redigere il bilancio annuale e di predisporre la relazione sulla gestione.

CAPO IV DELLE SCRITTURE CONTABILI DEI LIBRI DELLA FONDAZIONE E DEL BILANCIO

 

Articolo 17

In relazione all’attività complessivamente svolta-la Fondazione ha l’obbligo di redigere delle scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in un apposito bilancio, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione; detto bilancio deve essere accompagnato da una relazione sull’andamento della gestione e da una relazione redatta dall’organo di controllo. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La contabilità della Fondazione consta del Libro Giornale e del Libro degli Inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile. Oltre ai libri suddetti la Fondazione tiene il Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione ed il Libro Verbali del Collegio dei Revisori.

CAPO V DEL CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

 

Articolo 18

Al Consiglio di Amministrazione compete l’attività di controllo sulla rispondenza della gestione alle direttive ed alla programmazione specificatamente deliberati. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è coadiuvato da un Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, esperti in materia contabile, nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui il Presidente appartenente all’albo dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, attesta la corrispondenza dei rendiconti predisposta dal Direttore redigendo apposita relazione di accompagnamento del bilancio di esercizio. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di un mandato consecutivo. Il Collegio dei Revisori si riunisce obbligatoriamente in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio. I revisori sono tenuti, su richiesta motivata del Consiglio di Amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute del Consiglio stesso. - I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente e nella relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio possono esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell’Ente. I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio di Amministrazione. Ai Revisori spetta, a carico dell’Ente, un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VI DEGLI AVANZI Dl GESTIONE

Articolo 19

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE ESTINZIONE

 

Articolo 20

Il presente statuto deve essere approvato e può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta all’unanimità, ovvero, in seconda votazione da almeno quattro componenti, ivi compreso il Presidente. Articolo 21 La sopravvenuta riduzione o mancanza di patrimonio e l’impossibilità per il Consiglio di reperire i mezzi economici sufficienti al raggiungimento dello scopo, possono dar luogo all’estinzione della Fondazione previa decisione conforme del Consiglio di Amministrazione assunta all’unanimità, ovvero, in seconda votazione da almeno quattro componenti, ivi compreso il Presidente. In caso di sua estinzione, la Fondazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME TRANSITORIE

 

Articolo 22

In sede di prima applicazione dello Statuto come modificato in forza della deliberazione odierna, l’attuale Consiglio di Amministrazione rimane in carica, ai sensi dell’art. 9, sino al completamento del presente procedimento di modifica statutaria e comunque non oltre il 31 marzo 2019. Viene dichiarata, inoltre, di immediata applicazione la clausola di cui all’art. 8, comma 1, in forza della quale, in caso di avvicendamento del Parroco della Chiesa di S. Lorenzo Martire, il Parroco uscente continua comunque a svolgere la funzione di Presidente della Fondazione sino alla naturale scadenza del Consiglio.

 

Articolo 23 

Qualsiasi modifica statutaria deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve ottenere l’approvazione dalla competente Autorità tutoria regionale.

Articolo 24

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico nonché alle disposizioni in materia di ONLUS.

Articolo 25

La qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e l’uso dell’acronimo O.N.L.U.S. negli atti dell’Ente sono subordinati all’iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.

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